Regolamenti

Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo

CITTA' DI TORINO - SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Articolo 8 bis - Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo

1. Ai titolari ed ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa - ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici - e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande è consentito lo smercio dei prodotti di cui al precedente primo periodo sempreché siano, a loro volta, racchiusi in apposita confezione.

2. Ai titolari ed ai gestori di circoli od associazioni private abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande o al commercio al dettaglio di beni - o ad entrambe le suddette attività - nei confronti dei soli soci è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma che precede, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

3. Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei locali.

4. Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.

5. Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro - quali, esemplificativamente: bottiglie, bicchieri, calici - o metallo. In deroga al suddetto divieto, è consentita la detenzione di bevande, contenute esclusivamente in bottiglia, nelle località ove si svolgono le manifestazioni in piazza del "capodanno” e nelle strade che ad esse adducono, sempreché dette manifestazioni siano state preventivamente - e comunque entro e non oltre il 30 dicembre - comunicate al Comune a cura degli organizzatori. È fatta salva, con ordinanza del Sindaco, l'individuazione di ulteriori deroghe.

6. E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta - previa informazione alla competente Commissione Consiliare - anche su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente articolo, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica. La modificazione del periodo di operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi che precedono.

Articolo 6 – Sanzioni

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.